Diana Cascaval
Email - diana.cascaval@unife.it
Titolo tesi - "Effettività della tutela del creditore e disciplina europea dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"
Abstract - La regolamentazione dei tempi di pagamento relativi alle c.d. transazioni commerciali — vale a dire i corrispettivi in denaro per la fornitura di beni e servizi che un’impresa ha diritto di percepire da un’altra impresa, o da una pubblica amministrazione—, riveste un ruolo essenziale nella prevenzione e nella repressione delle possibili distorsioni della concorrenza nel mercato unico, generate dagli abusi dei debitori economicamente e contrattualmente più forti a danno dei creditori più deboli.
La disomogeneità e l’inadeguatezza delle diverse soluzioni accolte nelle legislazioni nazionali dei diversi Stati membri, volte a garantire tempi di pagamento puntuali, hanno indotto, dapprima la Comunità europea, con la dir. 2000/35/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 231 del 2002), e successivamente l’Unione europea, con la dir. 2011/7/UE (recepita con il d.lgs. n. 192 del 2012), ad intervenire in questo campo. Detto intervento si è tradotto in una disciplina speciale che, oltre a prevedere dei termini di pagamento e un saggio legale “maggiorato” degli interessi moratori, nonché il risarcimento dei danni per i costi di recupero del credito (artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 231 del 2002), introduce una limitazione all’autonomia contrattuale delle parti che si sostanzia nella nullità delle clausole derogatorie del regime speciale laddove «gravemente inique in danno del creditore» (art. 7, d.lgs. n. 231 del 2002).
Pertanto, nel momento della conclusione della transazione commerciale, l’autonomia delle parti è indubbiamente limitata, ma non da un regime imperativo, bensì da un regime derogabile, pur trattandosi di una derogabilità “temperata”, in quanto subordinata alla necessità di mitigare la disparità contrattuale tra le parti.
Dunque, differenza della limitata tutela che il nostro Codice civile, basandosi sulla fictio dell’uguaglianza formale tra le parti, garantisce all’art. 1229 ai rapporti B-to-B, la disciplina europea riconosce e vigila sull’asimmetria che caratterizza le transazioni commerciali.
Ciononostante, nella prassi, gli sforzi del legislatore europeo e di quello nazionale risultano vanificati a causa della scarsa effettività dell’apparato di tutele poste a favore del creditore — rilevata anche dalla Corte di giustizia UE con la sentenza del 28 gennaio 2020, in causa C-122/18 —, in ragione della sua derogabilità, seppure entro i limiti illustrati. In altre parole, il difetto di effettività della disciplina sui ritardi di pagamento discende dal fatto che la medesima, stabilendo un limite all’autonomia delle parti che può trovare applicazione soltanto al momento dell’instaurazione del rapporto, omette di considerare che la debolezza del creditore nelle c.d. transazioni commerciali è spesso ben più marcata durante la fase di esecuzione del rapporto contrattuale, specialmente se l’inadempimento si è già verificato.
Invero, lo spazio concesso ai privati vede una totale riespansione nel momento patologico del rapporto, vale a dire quando si verifica il ritardo nel pagamento. Ecco che, nel silenzio del d.lgs. n. 231 del 2002, si è diffusa la prassi della rinunziabilità, successiva alla conclusione della transazione commerciale, degli interessi moratori e del diritto al risarcimento del danno quale corrispettivo del pagamento immediato dell’importo principale del credito. Si rileva inoltre che, nei rapporti B-to-B, tale pratica è avvallata tanto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., n. 3736/2023), quanto dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia UE, seppure subordinata ad un consenso «effettivamente libero» (Corte di giustizia, 16 febbraio 2017, in causa C-555/14, IOS Finance EFC).
L’obiettivo della ricerca, pertanto, è quello di indagare la peculiare limitazione che subisce l’autonomia contrattuale delle parti nelle transazioni commerciali, al fine di costruire una proposta interpretativa capace di offrire una soluzione alla problematica indagata, che sia più rispettosa del canone di effettività, valorizzando i tradizionali criteri ermeneutici del diritto dell’Unione, le peculiarità che connotano la disciplina dei ritardi di pagamento nei contratti B-to-B e l’imprescindibile necessità di garantirne l’effettività, così come intesa dalla giurisprudenza della Corte UE.