Luminita Boldurescu
Email - luminita.boldurescu@unife.it
Titolo tesi - "Contratti di credito ai consumatori: estinzione anticipata dei finanziamenti ed effetti della sentenza “Lexitor” nell'ordinamento italiano"
Abstract - Il progetto di ricerca si concentra sull'analisi e sull'inquadramento in chiave sistematica dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori alla luce delle due direttive europee vigenti in materia: la prima, direttiva n. 2008/48/CE, dedicata al credito al consumo e la seconda, direttiva n. 2014/17/UE, concernente i crediti ipotecari.
Le motivazioni che hanno portato il legislatore eurounitario, ad intervenire sul mercato del credito, possono dirsi di due ordini: da un lato, si è registrata una rapida diffusione di forme sempre più variegate di finanziamento al consumo; dall’altro, si trattava di attenuare le differenze fra i regimi normativi cui venivano assoggettati i contratti di credito al consumo. Tali differenze davano luogo a distorsioni della concorrenza, ostacolando lo sviluppo delle contrattazioni transfrontaliere aventi ad oggetto finanziamenti al consumo. Ciò, peraltro, ha ineluttabilmente causato un freno per la crescita degli acquisti transfrontalieri da parte dei consumatori. Per far fronte a questa situazione, la dir. n. 48 del 2008 si è posta l’obiettivo di creare un mercato creditizio più trasparente ed efficiente e l’armonizzazione delle normative nazionali concernenti alcuni aspetti di speciale importanza nei contratti di credito ai consumatori.
Sulla scia di quel processo di armonizzazione si inserisce la dir. n. 2014/17 adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea con il fine precipuo di garantire che tutti i consumatori, che sottoscrivono un mutuo per l’acquisto di un immobile, siano adeguatamente informati e protetti dai rischi che ne derivano. La mancata inclusione degli immobili nell’ambito della precedente direttiva in materia di credito al consumo è da ricondurre alla specificità delle vicende proprie che caratterizzano detti beni, con riferimento alla tutela dell’affidamento degli acquirenti e alla sicurezza del regime circolatorio.
In considerazione della vastità dei temi affrontati dalle due direttive in commento, il punto focale del lavoro di ricerca, come già detto, è costituito dall’analisi della fattispecie dell’estinzione anticipata dei finanziamenti. A tal proposito, sarà necessario procedere - in via preliminare - ad una disamina di detta fattispecie sul piano civilistico, inquadrandola nel panorama normativo italiano di riferimento.
In secondo luogo, pare opportuno ripercorrere, a livello europeo, l’evoluzione della disciplina consumeristica limitatamente ai contratti di credito. In terzo luogo, si cercherà di analizzare gli effetti e le conseguenze applicative derivanti dalla sentenza “Lexitor” nell’ordinamento domestico, facendo un confronto con le esperienze degli altri Stati europei.
Con la nota sentenza “Lexitor” dell’11 settembre 2019 la Corte di giustizia europea si è pronunciata in materia di contratti di credito ai consumatori con riferimento alla possibilità di rimborso anticipato del finanziamento prevista dall’art. 16, par. 1, della dir. n. 2008/48 CE. Secondo la CGUE tale articolo “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A tal proposito, si osserva che la quantificazione della somma spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata del debito, non è stata espressamente regolamentata né dalla direttiva del 2008, né dai suoi considerando. Un discorso - in parte - diverso vale per la direttiva del 2014, relativa ai contratti di credito stipulati dai consumatori per l’acquisto di immobili residenziali. Al riguardo si osserva che detta direttiva, oltre a disciplinare il diritto alla “riduzione del costo totale” – in termini essenzialmente identici a quelli della previsione contenuta all’art. 16, par. 1, della dir. n. 2008/48 CE –, pone l’obbligo in capo al professionista di fornire la “descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato”(cfr. art. 13, lett. k)).
Sul piano applicativo, sino alla sentenza Lexitor, veniva riconosciuto il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, limitatamente ai soli interessi e costi residui alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring), escludendo, conseguentemente, ogni rimborso di quei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati in funzione dell’erogazione del credito (c.d. costi up-front).
La suddetta sentenza, disponendo il diritto alla restituzione di tutte le componenti del contratto di credito, ha immediatamente dato luogo ad un importante dibattito sulle implicazioni e conseguenze applicative all’interno del nostro ordinamento giuridico. Ci si domanda, fra le altre cose, dell’efficacia vincolante o meno di detta pronuncia nei confronti del giudice nazionale.
Come già detto, la disciplina del rimborso anticipato del debito è stato prevista dal legislatore europeo anche relativamente alle operazioni di credito al consumo immobiliare, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 25, par. 1, della direttiva n. 17. Con riferimento a quest’ultime operazioni, tuttavia, pare opportuno precisare che la sentenza Lexitor potrebbe essere destinata ad avere un differente impatto, in ragione del diverso tenore e della diversa portata della succitata norma.
Per cui si tenterà di individuare dei rimedi giuridici adeguati al fine di allinearsi alla interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con riguardo alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e delle implicazioni che ne derivano per il sistema economico generale.